Ultimamente si sta facendo un gran parlare della riforma del MES - Meccanismo Europeo di Stabilità (meglio conosciuto come Fondo Salva Stati), che dovrebbe entrare in vigore al 1 gennaio 2024.
Il Meccanismo europeo di stabilità (MES ) è stato istituito mediante un trattato intergovernativo, al di fuori dei trattati UE, nel 2012. La sua funzione fondamentale è concedere, assistenza finanziaria ai paesi membri che - pur avendo un debito pubblico sostenibile - trovino temporanee difficoltà nel finanziarsi sul mercato. Questi prestiti sono sottoposti a precise "condizionalità".
Tali condizionalità assumono principalmente la forma di "programma di
aggiustamento macroeconomico", (per il quale esiste un apposito Memorandum) che fa distinzione fra Paesi in condizioni economiche e finanziarie fondamentalmente sane ma
colpiti da shock avversi, e Paesi che invece hanno bisogno di soldi per finanziare il proprio debito strutturale.
Il MES è guidato da un "Consiglio dei Governatori" composto dai 19 Ministri delle finanze dell'area dell'euro. Il Consiglio assume all'unanimità tutte le principali decisioni (incluse quelle relative alla concessione di assistenza finanziaria e all'approvazione dei protocolli d'intesa con i paesi che la ricevono). Il MES può operare a maggioranza qualificata dell'85 per cento del capitale qualora, in caso di minaccia per la stabilità finanziaria ed economica dell'area dell'euro, la Commissione europea e la BCE richiedano l'assunzione di decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria.
Il MES ha un capitale sottoscritto pari a 704,8 miliardi, di cui 80,5 sono stati versati; la sua capacità di prestito ammonta a 500 miliardi. L'Italia ha sottoscritto il capitale del MES per 125,3 miliardi, versandone oltre 14. I diritti di voto dei membri del Consiglio sono proporzionali al capitale sottoscritto dai rispettivi paesi. Germania, Francia e Italia hanno diritti di voto superiori al 15 per cento e possono quindi porre il loro veto anche sulle decisioni prese in condizioni di urgenza.
Adesso vediamo in che cosa consiste la proposta di riforma del MES.
Essa interviene sulle condizioni necessarie per la concessione di assistenza finanziaria e sui compiti svolti dal MES in tale ambito, introducendo modifiche di portata complessivamente limitata; la riforma non prevede né annuncia un meccanismo di ristrutturazione dei debiti sovrani, non affida al MES compiti di sorveglianza macroeconomica, ma attribuisce al MES una nuova funzione, quella di fornire una rete di sicurezza finanziaria (backstop) al Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF) nell'ambito del sistema di gestione delle crisi bancarie. In altre parole, la riforma c’è l’attribuzione al Mes della funzione di paracadute finale (backstop) del fondo unico di risoluzione delle banche, a cui i Paesi potranno accedere qualora i loro fondi nazionali per le risoluzioni bancarie (risorse degli istituti di credito e non pubblici) non siano sufficienti. Questo per consentire un fallimento ordinato (mantenendo l’operatività dei clienti) in caso di crisi bancarie.
In altre parole il MES avrebbe lo scopo di prestare aiuto economico agli stati membri in difficoltà, ma di fatto costituisce la fine della sovranità nazionale e dell’autodeterminazione dei popoli.
Si tratta infatti di un patto che, secondo quanto stabilito dal Consiglio Europeo, obbliga gli stati a sottomettersi all’autorità dispotica di un nuovo super organismo europeo a cui viene conferita un’indipendenza e un’impunità tale, che lo pongono al di sopra della legge.Gli stati non hanno più eppure la possibilità di trattare e di discutere democraticamente con la popolazione le misure economiche da attuare e si devono limitare a eseguire le cosiddette "riforme strutturali" (tagli drastici nel settore sociale, svendita dei beni pubblici e liberalizzazioni selvagge) imposte dal fondo.
Il Trattato del Mes conferisce inoltre ai dirigenti dell’ente sovrannazionale il potere di richiedere in qualsiasi momento un aumento del capitale, senza che i governi o i parlamenti nazionali possano opporsi.
Dall’art. 32 del Trattato i beni, le sedi e i membri del MES godono di privilegi e immunita’ da ogni forma di giurisdizione. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio o qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative. I locali del Mes vengono letteralmente definiti ”inviolabili” e sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.
Le decisioni del MES inoltre vengono assunte al di fuori di qualsiasi controllo democratico : ”I membri o gli ex membri del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di Amministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato per, o in rapporto con il Mes, sono tenuti a non rivelare informazioni protette dal segreto professionale.Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale”.
L’art 35 conferisce l’immunità di giurisdizione del personale per
gli atti da loro compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni e
dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e i documenti ufficiali
redatti.
Qualsiasi questione inerente all’interpretazione o alle
disposizioni di applicazione delle norme del trattato é sottoposta alla
decisione degli stessi organi dell’ente. Il Mes é diretto da un
consiglio di governatori, da un consiglio di amministrazione e da un
direttore generale.Gli stati membri si impegnano incondizionatamente e
irrevocabilmente a versare al MES qualsiasi somma venga loro richiesta e
ad adottare le misure economiche da esso stabilite.
Tale obbligo é irrevocabile poiché, anche nel caso in cui ci fossero le elezioni nello stato interessato dal provvedimento, e si formasse un nuovo parlamento contrario agli accordi del MES, il trattato dovrà comunque rimanere in vigore. Il capitale iniziale del MES, il trattato dovrà comunque rimanere in vigore. Il capitale iniziale del MES, e’ come se qualcuno ci avesse detto:”Voi mi affidate i vostri soldi e poi li gestisco alle seguenti condizioni:
- non avete diritto di chiedermi delucidazioni su come li spendo e non potete effettuare nessun tipo di controllo sulla mia gestione.Decido io quali informazioni darvi e con quali modalità;
- oltre all’importo iniziale, siete obbligati a versarmi anche tutte le successive somme aggiuntive che vi richiederò;
- se avrete bisogno di un prestito, deciderò io se concedervelo e a quali condizioni; 4-nel caso emergano degli illeciti finanziari, delle irregolarità o anche dei crimini gravissimi non potrete denunciarmi a meno che non sia io stesso ad autorizzarvi.
Accettate?Nessuna persona lucida di mente potrebbe mai tollerare condizioni simili, eppure lo stato d’ipnosi collettiva creato dall’élite, attraverso il monopolio dell’informazione, consente che ad accettarle siano interi stati sovrani.E l’aspetto più inquietante della vicenda e’ che il controllo mentale sulle masse e’ talmente evidente, che le clausole del Trattato invece di essere tenute segrete possono essere pubblicate online nella massima indifferenza generale.
La popolazione confida
così ciecamente nella trasparenza degli organi d’informazione
istituzionali, da arrivare a ritenere che, se ci fosse qualche pericolo
reale, i mass media se ne occuperebbero. Insomma, con la riforma del MES, quello che precedentemente era vietato, sarà da oggi in avanti perMESso...
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